Art. 5
LEGGE 4 giugno 1991, n. 186
In vigore dal 6 lug 1991
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
2. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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