Art. 1
In vigore dal 11 mag 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;148#art-1