Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 mag 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.
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