Art. 2
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 16
In vigore dal 3 feb 1991
Organizzazione interna della Direzione centrale
1. Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di polizia e alle altre amministrazioni dello Stato si provvede secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.
3. Con le modalità e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all':
- Il testo dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, come da ultimo sostituito dall'art. 45 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è il seguente: "La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
Storico versioni
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