Art. 1
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 16
In vigore dal 24 dic 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Direzione centrale per i servizi antidroga
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.
2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.
2-bis. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.
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