Art. 3

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

In vigore dal 3 feb 1991
1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15 (Art. 3 Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.) — Testo vigente | Portale Normativo