Art. 2
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15
In vigore dal 3 feb 1991
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1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali
accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da
permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto
contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza,
nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di
rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle
operazioni dell'ufficio elettorale.
2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione,
agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui
all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere
predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso
agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura,
eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o
un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
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