Art. 4
LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13
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La disposizione stabilisce che per determinati atti amministrativi continua a essere obbligatorio richiedere preventivamente il parere del Consiglio di Stato, se ciò era già previsto dalle norme vigenti. Qualora l'amministrazione competente decida di non seguire le indicazioni contenute nel parere ricevuto, l'atto non può essere emanato autonomamente. In tale eventualità, la decisione sull'atto amministrativo deve essere necessariamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La norma mira a garantire il controllo di legittimità o di merito attraverso il parere del Consiglio di Stato e a riservare al Consiglio dei Ministri la decisione finale qualora un'amministrazione decida di discostarsi da tale parere.
Si applica alle pubbliche amministrazioni che devono adottare gli atti amministrativi richiamati dalla legge e a chiunque sia tenuto a osservarla.
Un'amministrazione statale predispone un atto amministrativo per il quale le norme vigenti richiedono il parere preventivo del Consiglio di Stato. Dopo aver acquisito il parere, l'amministrazione decide di non accoglierne le conclusioni e, prima di adottare l'atto, lo trasmette al Consiglio dei Ministri per la deliberazione.
Obbligo di richiedere il previo parere del Consiglio di Stato se previsto dalle norme vigenti e obbligo di sottoporre l'atto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri qualora l'amministrazione non intenda conformarsi al parere.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.