Art. 1

LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13

In vigore dal 20 feb 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente: a) nomina dei Sottosegretari di Stato; b) nomina dei commissari straordinari del Governo; c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia; e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400; f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale; h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni; l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia; m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato; o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica; p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91; q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91; r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri; s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza; t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91; u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza; v) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91; z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari; aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana; bb) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19 ; cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi; dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge; ee) concessione del titolo di città; ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari; gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; hh) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59; ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.
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