Art. 27
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
In vigore dal 17 gen 1991
(Limiti ai consumi di energia)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all', in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
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