Capo II

Art. 14

Autotrasportatori.

In vigore dal 27 gen 1991
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunità europee. 3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di cui al comma 2.
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