Art. 5

LEGGE 29 novembre 1990, n. 366

In vigore dal 6 dic 1990
1. All'onere di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel quadriennio 1990-1993, per quello che concerne la prima fase dei lavori di completamento, si fa fronte quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 45 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando la specifica voce "Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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