Art. 3
LEGGE 29 novembre 1990, n. 366
In vigore dal 3 feb 1999
1. Fermi restando gli obblighi contrattuali già assunti e da assumersi da parte delle ditte esecutrici, l'ANAS provvede al miglioramento ed al restauro dell'ambiente nelle zone interessate dalle opere da realizzarsi ai sensi della presente legge, nonchè in quelle interessate dai già eseguiti lavori di costruzione del traforo autostradale e del laboratorio di fisica nucleare, applicando altresì le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, l'ANAS, con apposito progetto, procede alla localizzazione e definizione degli interventi da eseguire non solo relativamente alle aree demaniali, ma anche a quelle considerate meritevoli di recupero e di eventuale acquisizione al demanio.
2. Gli oneri per gli interventi di cui al presente articolo corrispondono al 10 per cento dello stanziamento previsto dall'.
3. L'istituto nazionale di fisica nucleare rimuove le strutture prefabbricate installate sotto le pendici di monte Aquila e ripristina lo stato preesistente dei luoghi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. (1)
Storico versioni
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