Convenzione
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 16 nov 1990
Imposte considerate
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
(a) per quanto concerne il Regno Unito:
(i) l'imposta sul reddito (the income tax);
(ii) l'imposta sulle società (the corporation tax);
(iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax);
(iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax)
(qui di seguito indicate quali "imposta del Regno Unito").
(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(II) l'imposta sul reddito dele persone giuridiche;
(iii) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo del presente Articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-2