Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 16 nov 1990
Definizioni generali Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, ivi comprese le zone al di fuori del mare territoriale del Regno Unito le quali in conformità al diritto internazionale sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla Piattaforma Continentale, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Regno Unito riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottusuolo marino, nonché le loro risorse naturali; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Regno Unito o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone, ma non comprende le società di persone le quali non sono considerate persone giuridiche ai fini dell'impostazione in ciascuno Stato contraente; (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione. (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) il termine "nazionale" designa: (i) per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito od ogni soggetto britannico che non possiede la cittadinanza di ogni altro Paese o territorio del Commonwealth, a condizione che abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito, nonché ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituito in conformità alla legislazione in vigore nel Regno Unito; (ii) per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede la cittadinanza italiana, nonché ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità alla legislazione in vigore in Italia; (h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (i) il termine "autorità competente" designa, per quanto concerne il Regno Unito, i Commissioners of Island Revenue od un loro rappresentante autorizzato e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; (j) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta del Regno Unito o l'imposta italiana. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-3

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