Art. 9
LEGGE 7 agosto 1990, n. 232
In vigore dal 12 ago 1990
Procedimenti a carico del personale di polizia).
1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Nota all':
- Il testo dell'art. 32 della legge n. 152/1975 è il seguente:
"Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-08-07;232#art-9