Art. 5

LEGGE 7 agosto 1990, n. 232

In vigore dal 12 ago 1990
(Incarichi esterni di infermiere e biologo). 1. All', comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 le parole: "cinquanta" e "trenta" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "settanta" e "dieci". Nota all': - Il testo vigente dell' comma 8 del D.L. n. 387/87, in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente: "8. Fino a quanto non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di settanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione".
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