Art. 7

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

In vigore dal 8 set 2005
(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi) 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 . 3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 . 6. È abrogato l' della legge 14 aprile 1975, n. 103.
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