Art. 5

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

In vigore dal 24 ago 1990
(Collegamenti di telecomunicazione) 1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni. 2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Nota all', comma 2: - Per il testo degli articoli 38 e 43 della legge n. 103/1975 vedi nota all', comma 1.
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