Art. 6
Farmacisti
In vigore dal 19 ago 1990
1. Il decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuare le procedure e le modalità per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista da parte di cittadini degli Stati membri;
b) consentire il mantenimento dell'iscrizione all'ordine provinciale dei farmacisti di coloro che si trasferiscano in altro Stato membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-07-30;212#art-6