Art. 6

Farmacisti

In vigore dal 19 ago 1990
1. Il decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare: a) individuare le procedure e le modalità per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista da parte di cittadini degli Stati membri; b) consentire il mantenimento dell'iscrizione all'ordine provinciale dei farmacisti di coloro che si trasferiscano in altro Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;212#art-6

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