Protocollo
Art. 21
Clausola di arbitrato nei contratti scritti
In vigore dal 13 lug 1990
Clausola di arbitrato nei contratti scritti
All'atto della conclusione di qualsiasi contratto per iscritto, diverso da quelli conclusi in base allo statuto del personale, EUMETSAT è tenuto a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola di arbitrato, ovvero l'accordo specifico arbitrale stipulato a tal fine, specifica la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri, nonché la sede del tribunale. L'esecuzione della sentenza arbitrale è subordinata alle norme in vigore dello Stato nel cui territorio essa avrà luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-21