Protocollo

Art. 17

Sicurezza

In vigore dal 13 lug 1990
Sicurezza Le disposizioni del presente Protocollo non possono pregiudicare il diritto di ogni Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della sua sicurezza.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-17

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