Protocollo
Art. 17
Sicurezza
In vigore dal 13 lug 1990
Sicurezza
Le disposizioni del presente Protocollo non possono pregiudicare il diritto di ogni Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della sua sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-17