Art. 2
In vigore dal 23 giu 1990
1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.
2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.
3. Al fine di valutare l'opportunità, per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale è istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n.
151.
Storico versioni
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