Art. 1
In vigore dal 23 giu 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. L'autonomia finanziaria delle regioni è garantita da:
a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;
b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno;
d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.
2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
dell', comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-14;158#art-1