Art. 8

LEGGE 5 giugno 1990, n. 135

In vigore dal 30 giu 1994
(Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS) 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno parte i Ministri della sanità, per gli affari sociali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici. 2. Il Comitato interministeriale coordina gli interveniti per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie, per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da IIIV. 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV.
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