Art. 7
LEGGE 5 giugno 1990, n. 135
In vigore dal 9 giu 1990
(Protezione dal contagio professionale)
1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanità, un decreto recante norme di protezione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private.
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