Art. 3

LEGGE 25 maggio 1990, n. 126

In vigore dal 30 mag 1990
1. Alla data di assegnazione dell'immobile di cui all' all'IDISU, lo Stato riacquisterà la piena disponibilità degli edifici demaniali attualmente in uso gratuito e perpetuo al medesimo ente in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438. Nota all': - Il D.P.R. n. 438/1977 reca: "Soppressione, ai sensi dell' della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS".
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urn:nir:stato:legge:1990-05-25;126#art-3

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