Art. 2
LEGGE 25 maggio 1990, n. 126
In vigore dal 1 set 1998
1. L'immobile da realizzare
o da acquistare
ai sensi dell'articolo 1 sarà assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari.
2. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrerà nella libera disponibilità dell'Amministrazione demaniale dello Stato.
3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.
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