Art. 2

LEGGE 25 maggio 1990, n. 126

In vigore dal 1 set 1998
1. L'immobile da realizzare o da acquistare ai sensi dell'articolo 1 sarà assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari. 2. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrerà nella libera disponibilità dell'Amministrazione demaniale dello Stato. 3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.
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LEGGE 25 maggio 1990, n. 126 (Art. 2 Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari.) — Testo vigente | Portale Normativo