Art. 4

In vigore dal 3 mag 1990
1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile" è istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92#art-4

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