Art. 1

In vigore dal 3 mag 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.
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