Art. 13

In vigore dal 20 gen 1990
1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Nota all': Per la legge n. 161/1963, come modificata ed integrata dalle leggi n. 1142/1970 e n. 735/1984 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchieri), vedi precedente nota all'.
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