Art. 12
In vigore dal 20 gen 1990
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all' è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.
Nota all':
La legge n. 689/1981, reca: "Modifiche al sistema penale".
Storico versioni
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