Art. 4
In vigore dal 9 feb 1990
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarÀ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addÌ 30 dicembre 1989
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Michelis, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-rd-4