Art. 3

In vigore dal 9 feb 1990
1. All'onere annuo valutato in lire 3 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 2. Il Ministro del tesoro È autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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