Art. 2
In vigore dal 23 gen 1990
1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' dei protocolli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall' del protocollo con l'Islanda e dall' del protocollo con la Svizzera e il Liechtenstein.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;438#art-rd-2