Art. 1
In vigore dal 3 gen 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-27;417#art-1