Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 gen 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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