Art. 1

In vigore dal 30 giu 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Borse di studio universitarie 1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca ((...)) e per i corsi di perfezionamento all'estero.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398#art-1

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