Art. 1
1 / 8In vigore dal 30 giu 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Borse di studio universitarie
1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca
((...))
e per i corsi di perfezionamento all'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;398#art-1