Art. 4

In vigore dal 15 dic 1989
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita di sigillo, dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Roma, 15 dicembre 1985
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;395#art-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale, effettuato a Roma il 15 dicembre 1985. — Testo vigente | Portale Normativo