Art. 1

In vigore dal 15 dic 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA: la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale effettuato a Roma il 15 dicembre 1985.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;395#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo