Art. 3
In vigore dal 30 nov 1989
1. Nel primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) è sostituito dal seguente:
"6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonché ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia e campionì spediti a mezzo posta".
2. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.
3. Il secondo comma dell' della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
"La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all' della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento".
4. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 è abrogato.
Storico versioni
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