Art. 2

In vigore dal 30 nov 1989
1. Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 2. Il regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1› gennaio 1990. 3. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti. — Testo vigente | Portale Normativo