Art. 2

In vigore dal 9 nov 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal protocollo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1989-10-16;365#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981. — Testo vigente | Portale Normativo