Art. 1
In vigore dal 9 nov 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-10-16;365#art-1