Art. 2

In vigore dal 6 set 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;311#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo