Art. 1

In vigore dal 6 set 1989
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;311#art-1

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