Art. 2

In vigore dal 5 set 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle lettere stesse.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;309#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987. — Testo vigente | Portale Normativo