Art. 1

In vigore dal 5 set 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;309#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo