Art. 3

In vigore dal 2 lug 1989
1. Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: "I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni".
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urn:nir:stato:legge:1989-06-30;244#art-3

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Art. 3 Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, — Testo vigente | Portale Normativo