Art. 3
In vigore dal 2 lug 1989
1. Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-06-30;244#art-3